Art. 12.
               Criteri per la formazione delle tabelle

  La  inclusione  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  nelle
tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base
ai criteri seguenti:
    1) nella tabella I devono essere indicati:
      a)  l'oppio  e  i  materiali  da cui possono essere ottenute le
sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi  ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili; le
sostanze   ottenute   per  trasformazione  chimica  di  quelle  prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per   struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle  oppiacee
precedentemente  indicate; eventuali importanti intermedi per la loro
sintesi;
      b)  le  foglie  di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema  nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga  ottenute  per  trasformazione  chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
      c)  le  sostanze  di  tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
      d)  ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale  ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica o
psichica   dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a  quelle
precedentemente indicate;
      e)   gli   indolici,   siano  essi  derivati  triptaminici  che
lisergici,  e  i  derivati  feniletilamminici,  che  abbiano  effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
      f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
      g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
      h)  le  preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere
precedenti.
    2) nella tabella II devono essere indicate:
      a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili  per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per  struttura  chimica  o per effetto farmacologico, ad eccezione di
quelle previste nella lettera f) della tabella I;
      b)  le  preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera
precedente.
    3) nella tabella III devono essere indicate:
      a)  le  sostanze  di  tipo  barbiturico  che  abbiano  notevole
capacita'  di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonche'
altre  sostanze  ad  effetto  ipnotico-sedativo ad esse assimilabili.
Sono  pertanto  esclusi  i  barbiturici a lunga durata e di accertato
effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali
anestetici   generali,   sempreche'   tutte  le  dette  sostanze  non
comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
      b)   le   preparazioni  contenenti  le  sostanze  di  cui  alla
precedente lettera.
    4) nella tabella IV devono essere indicate:
      a)  le  sostanze  di corrente impiego terapeutico, per le quali
sono  stati  accertati  concreti  pericoli di induzione di dipendenza
fisica  o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
      b)   le   preparazioni  contenenti  le  sostanze  di  cui  alla
precedente lettera.
    5)  nella  tabella  V  devono  essere  indicate  le  preparazioni
contenenti  le  sostanze  elencate  nelle  tabelle  precedenti quando
queste   preparazioni,   per   la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa  e  per le modalita' del loro uso, non presentino rischi
di  abuso  e  pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
    6)  nella  tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione
ansiolitica,  antidepressiva  o psicostimolante che possono dar luogo
al pericolo di abuso e alla possibilita' di farmacodipendenza.
  Nelle  tabelle  debbono essere compresi, ai fini della applicazione
della  presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i
sali  anche  relativi  agli  isomeri,  esteri  ed  eteri, nonche' gli
stereoisomeri  nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze  ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
  Le  sostanze  incluse  nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione  comune internazionale e il nome chimico, se esistenti,
e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria
del  prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto
sufficiente,  ai  fini  della  applicazione della presente legge, che
nelle  tabelle  sia  indicata una qualsiasi delle denominazioni della
sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo.