Art. 13.
       Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni

  Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed
alla  diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita'
sanitarie   locali,  dei  dati  aggiornati  concernenti  le  sostanze
indicate  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo 12, i loro effetti, i
metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari
specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla
cura delle tossicomanie.
  Gli  uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie
di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.