Art. 13. Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.