Art. 2.
                     Attribuzioni delle regioni

  Le   funzioni   di  prevenzione  ed  intervento  contro  l'uso  non
terapeutico  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, al fine di
assicurare   la   diagnosi,   la   cura,   la  riabilitazione  ed  il
reinserimento  sociale  delle  persone  interessate,  sono esercitate
dalle  regioni,  in  applicazione  dei  criteri  di  indirizzo  e  di
coordinamento stabiliti dallo Stato e secondo le norme della presente
legge.