Art. 3. Controllo e vigilanza Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 1 il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.