Art. 3.
                        Controllo e vigilanza

  Per  l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo
comma   dell'articolo   1   il  Ministero  della  sanita'  si  avvale
normalmente   dei  nuclei  specializzati  dell'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza,   della   guardia  di  finanza,  dell'Arma  dei
carabinieri  e,  nei  casi  urgenti,  di qualsiasi ufficiale e agente
della  forza  pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e
sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o
con i comandi di aeroporto.