Art. 4.
                      Modalita' della vigilanza

  La  vigilanza  presso  gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla
coltivazione,  alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso
chiunque  sia  autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
  La  vigilanza  predetta  si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
  Le  ispezioni  ordinarie  devono  essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
  Il  Ministero  della  sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
  Per  l'esecuzione  delle  ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi  della  collaborazione  degli  organi  di  polizia, i quali
comunque  hanno  facolta' di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
della presente legge.
  La guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni
tempo  presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  quando  sussistano sospetti di
attivita' illecite.