Art. 6. Opposizione alle ispezioni - Sanzioni Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.