Art. 6. 
                Opposizione alle ispezioni - Sanzioni 
 
  Salvo che il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
indebitamente impedisce od ostacola lo  svolgimento  delle  ispezioni
previste  dall'articolo  4  e'   punito   con   l'ammenda   da   lire
cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno. 
  Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i
controlli, gli accessi o gli altri atti  previsti  dall'articolo  29,
oppure  si  sottrae  all'obbligo  di  esibire  i  documenti  di   cui
all'articolo 5 della presente legge.