Art. 9. 
         Composizione del comitato tecnico interministeriale 
 
  Il comitato interministeriale, di cui al  precedente  articolo,  e'
presieduto dal Ministro per la sanita' o da  un  Sottosegretario,  da
lui delegato, ed e' composto da: 
    tre rappresentanti  del  Ministero  della  sanita',  tra  cui  un
farmacologo ed un clinico  esperti  di  neuropsicofarmacologia  e  di
farmacodipendenza; 
    un rappresentante del Consiglio superiore  di  sanita'  designato
dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio; 
    il  direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  un  capo
laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato; 
    il direttore dell'ufficio centrale  per  gli  stupefacenti  o  un
funzionario da lui designato; 
    un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
    due  rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,  di   cui   un
funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di  polizia
criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia  di
traffico internazionale di stupefacenti; 
    un ufficiale dell'Arma dei  carabinieri,  designato  dal  comando
generale; 
    un magistrato presso il tribunale per i minorenni  designato  dal
Consiglio superiore della magistratura; 
    un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; 
    due  rappresentanti  del  Ministero  delle  finanze,  di  cui  un
ufficiale della guardia di finanza designato dal comando  generale  e
un funzionario della Direzione generale delle  dogane  e  imposte  di
fabbricazione; 
    un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 
    un rappresentante del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato. 
  Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  della  carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. 
  I componenti del comitato sono nominati con  decreto  del  Ministro
per la sanita' su designazione dei rispettivi  Ministeri,  durano  in
carica tre anni,  possono  essere  confermati  e  non  possono  farsi
sostituire, salvo i casi espressamente previsti. 
  Il comitato si riunisce  presso  il  Ministero  della  sanita',  in
sessione ordinaria, una volta ogni trimestre. 
  Puo' riunirsi ogni  altra  volta  per  disposizione  del  Ministro,
ovvero quando ne sia fatta richiesta da  almeno  un  terzo  dei  suoi
membri. 
  E' in facolta' del Ministro per la sanita' di  far  intervenire  in
singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni  o
nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta  competenza
nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.