Art. 9. Composizione del comitato tecnico interministeriale Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro per la sanita' o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed e' composto da: tre rappresentanti del Ministero della sanita', tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza; un rappresentante del Consiglio superiore di sanita' designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio; il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato; il direttore dell'ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale; un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura; un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti. Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanita', in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre. Puo' riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. E' in facolta' del Ministro per la sanita' di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.