Art. 12.

  Gli istituti centrali sono riordinati come segue:
    a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
    b)  istituto  centrale  per  il catalogo unico, delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche;
    c) istituto centrale per la patologia del libro;
    d) istituto centrale per il restauro.
  Gli  istituti  centrali  sono  dotati di autonomia amministrativa e
contabile  per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta
e  quelle  di  funzionamento,  con  esclusione  delle  spese  per  il
personale;   tengono   collegamenti   funzionali  con  gli  organismi
periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla
ricerca   concernente,   rispettivamente,   la   catalogazione  e  la
conservazione;  corrispondono  con  organismi  di  ricerca italiani e
internazionali.
  L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno
o  piu'  laboratori  di  ricerca  ed  un  ufficio  amministrativo, e'
stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di
settore.