Art. 12. Gli istituti centrali sono riordinati come segue: a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) istituto centrale per il catalogo unico, delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) istituto centrale per la patologia del libro; d) istituto centrale per il restauro. Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.