Art. 2.

  I  beni  culturali  sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad
esercitare  le  competenze stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire
o  delegare  ai  sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della
legge  22  luglio  1975,  n.  382,  collaborano con l'amministrazione
statale  nell'attivita'  di  tutela secondo modi e forme che potranno
essere stabiliti di comune accordo.
  Le  regioni  concorrono  all'attivita'  di  valorizzazione  secondo
programmi concordati con lo Stato.
  Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.