Art. 2. I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attivita' di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo. Le regioni concorrono all'attivita' di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.