Art. 28. Il comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, e' cosi' composto: due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di bibliografia; quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione, del tesoro e del commercio con l'estero; dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno per ciascuna categoria, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle industrie grafiche. Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato. La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.