Art. 28.

  Il  comitato istituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n.
1010, e' cosi' composto:
    due  funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a primo
dirigente, di cui uno esperto di bibliografia;
    quattro  funzionari  designati,  rispettivamente,  dal  Ministero
degli  affari  esteri,  della  pubblica  istruzione, del tesoro e del
commercio con l'estero;
    dieci  esperti  scelti  dal  Ministro,  di  cui  cinque,  uno per
ciascuna  categoria,  su  terne  presentate  dalle associazioni degli
editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e delle
industrie grafiche.
  Il  comitato  e'  presieduto  dal  Ministro  o,  su sua delega, dal
Sottosegretario di Stato.
  La  segreteria  del  comitato  e'  affidata  a  un  funzionario del
Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.