Art. 3.

  E'  istituito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali con le seguenti attribuzioni:
    a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni
culturali   e  ambientali,  sugli  strumenti  per  la  programmazione
generale  e  settoriale  dello  Stato,  nonche'  sulla attuazione dei
medesimi;
    b)  esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali
e ambientali predisposti dall'amministrazione;
    c)  verificare  in  apposite  relazioni  al  Ministro  i rapporti
annuali  di attivita' e di attuazione dei programmi predisposti dagli
uffici centrali e dagli istituti centrali;
    d)  esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti
normativi e amministrativi generali;
    e)   esprimere  pareri  sulle  questioni  di  carattere  generale
relative   ai   beni  culturali  e  ambientali,  sui  progetti  delle
convenzioni  previste  dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli
venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti
culturali;
    f)  pronunciarsi  sulle  questioni  ad  esso demandate da leggi o
regolamenti.