Art. 3. E' istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni: a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonche' sulla attuazione dei medesimi; b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione; c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attivita' e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali; d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali; e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali; f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.