Art. 5.

  Il  Consiglio  nazionale  elegge  a maggioranza nel proprio seno un
vice  presidente;  adotta  un regolamento interno; si riunisce almeno
due  volte  l'anno  o  quando  lo  convochi  il  Ministro o ne faccia
richiesta  almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di
particolari  questioni possono essere aggregati, con voto consultivo,
rappresentanti  di  amministrazioni  statali,  regionali e locali, di
enti culturali, nonche' esperti.
  Con   decreto  del  Ministro  e'  costituito  presso  il  Consiglio
nazionale un ufficio di segreteria.