Art. 5. Il Consiglio nazionale elegge a maggioranza nel proprio seno un vice presidente; adotta un regolamento interno; si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; per la trattazione di particolari questioni possono essere aggregati, con voto consultivo, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, di enti culturali, nonche' esperti. Con decreto del Ministro e' costituito presso il Consiglio nazionale un ufficio di segreteria.