Art. 8.

  I  comitati  di  settore,  sulla  base degli indirizzi di carattere
generale indicati dal Consiglio nazionale:
    a)  propongono,  per  la materia di propria competenza, programmi
annuali  o  pluriennali  redatti per obiettivi o comunque individuano
obiettivi di intervento;
    b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
    c)  esprimono  parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i
beni  culturali, di particolare impegno. Il Ministro puo', con propri
decreti,  sentito  il  Consiglio  nazionale, fissare misure, limiti e
direttive;
    d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
    e)  possono  chiedere  agli  uffici  ministeriali  che siano loro
sottoposte questioni di particolare rilevanza;
    f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da
regolamenti.