Art. 8. I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale: a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento; b) coordinano metodologie e criteri di interventi; c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro puo', con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive; d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro; e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza; f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti.