Art. 2. 
 
  Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme  per  la  elezione
del   Senato   della   Repubblica,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7 le parole "entro dieci giorni"  sono  sostitute
con le altre "entro tre giorni"; 
    b) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
    "I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare
candidature per la elezione del Senato debbono depositare  presso  il
Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con  i  quali
dichiarano  di  voler  distinguere  le  candidature   medesime,   con
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15,  16  e  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"; 
    c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    "La presentazione delle candidature  per  i  singoli  collegi  e'
fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono  con  l'accettazione
della candidatura. Ciascun  gruppo  deve  comprendere  un  numero  di
candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre
e non superiore al numero dei collegi della regione. 
    Nessun candidato puo' accettare la candidatura  in  piu'  di  una
regione e per piu'  di  tre  collegi.  La  candidatura  della  stessa
persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il
candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi  saranno
eliminate quelle che siano state indicate per ultimo. 
    Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e
i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi. 
    Per ogni candidato deve essere indicato cognome,  nome,  luogo  e
data di nascita, il collegio per il quale  viene  presentato,  e  con
quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si
intenda contraddistinguerlo. 
    E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione,
di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che  i  candidati
di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi. 
    La dichiarazione di presentazione del gruppo dei  candidati  deve
contenere la indicazione dei nominativi di due delegati  effettivi  e
di due supplenti. 
    Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350  e
non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste  elettorali  di  comuni
della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per  i  partiti  o
gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo  18  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
    L'accettazione della  candidatura  deve  essere  accompagnata  da
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il  candidato  non  ha
accettato candidature in collegi di altre regioni. 
    I gruppi di  candidati  devono  essere  presentati  per  ciascuna
regione alla cancelleria della corte d'appello o del  tribunale  sede
dell'ufficio elettorale regionale. 
    La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso  di
pluralita'   di   contrassegni,   congiuntamente    dai    rispettivi
rappresentanti di cui all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"; 
    d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    "L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature  siano
state presentate in termini e nelle forme prescritte. 
    I delegati  di  ciascun  gruppo  di  candidati  possono  prendere
cognizione, entro  la  stessa  giornata,  delle  contestazioni  fatte
dall'ufficio elettorale regionale e  delle  modificazioni  da  questo
apportate. 
    L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente  il  giorno
successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei  gruppi
di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni  formali
e deliberare in merito. 
    Le  decisioni  dell'ufficio  elettorale   regionale   in   ordine
all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella  stessa
giornata, ai delegati dei gruppi. 
    Contro le decisioni di eliminazione dei  gruppi  di  candidati  o
delle candidature, i delegati di  cui  al  precedente  comma  possono
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale  previsto  dall'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
    Per le modalita' ed i termini per la  presentazione  dei  ricorsi
nonche'  per  le  decisioni  degli  stessi  e  per   le   conseguenti
comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici  elettorali  regionali  si
osservano le norme di cui all'articolo 23 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica"; 
    e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati; 
   f) il primo comma dell'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
    "L'ufficio  elettorale  regionale,  appena  scaduto  il   termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel  caso  in  cui  sia
stato presentato ricorso,  appena  ricevuta  la  comunicazione  della
decisione  dell'ufficio  centrale  nazionale,  compie   le   seguenti
operazioni: 
      1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato  ammesso
un numero secondo l'ordine di presentazione; 
      2) assegna per ciascun collegio un numero  d'ordine  a  ciascun
candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi; 
      3) comunica ai delegati  dei  gruppi  le  definitive  decisioni
adottate; 
      4) procede, per ciascun collegio, per  mezzo  della  prefettura
nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla
stampa del manifesto con  il  nome  dei  candidati,  con  i  relativi
contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai  sindaci
dei comuni del collegio, i quali  ne  curano  l'affissione  nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno  antecedente
quello della votazione; b) alla stampa  delle  schede  di  votazione,
recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni. 
    I nominativi dei candidati ed  i  relativi  contrassegni  saranno
riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo  l'ordine
di cui al n. 2)"; 
    g) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
    "La designazione  dei  rappresentanti  dei  gruppi  di  candidati
presso gli uffici  elettorali  regionali  e  dei  rappresentanti  dei
candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e  le  singole
sezioni e' effettuata dai delegati di gruppo  dei  candidati  con  le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
    I rappresentanti presso gli uffici  elettorali  regionali  devono
essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;  i
rappresentanti dei  candidati  presso  i  seggi  e  presso  l'ufficio
elettorale  circoscrizionale  devono  essere  iscritti  nelle   liste
elettorali del collegio"; 
    h) all'articolo 22 le parole "non piu' tardi delle ore sedici del
45° giorno antecedente" sono sostituite con le altre "dalle ore  otto
del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti"; 
    i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
    "Il decreto di  convocazione  dei  comizi  per  la  elezione  dei
senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il
45° giorno antecedente quello della votazione"; 
    l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole  "dell'articolo  48"
sono sostituite con le altre "dell'articolo 64"; 
    m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo  47"
sono sostituite con le altre "all'articolo 67"; 
    n) al nono comma dell'articolo 26 le  parole  "dell'articolo  52"
sono sostituite con le altre "dell'articolo 73"; 
    o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole  "all'articolo
48" sono sostituite con le altre "all'articolo 64".