Art. 3.

  All'articolo  2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per
le  norme  contenute  negli  articoli  14,  15,  16  e 17 relative al
deposito  dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957,
n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni";
    b) sono soppressi il secondo e terzo comma.