Art. 3. All'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni"; b) sono soppressi il secondo e terzo comma.