La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di
licenza mediante prove scritte e colloquio.
  L'esame  si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento
conclusivo  dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni
sistematiche  sull'alunno  operate dall'insegnante o dagli insegnanti
di classe.
  La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o
dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio
dei docenti e nominati dal direttore didattico.
  Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe
per ogni ciclo avviene per scrutinio.
  L'insegnante  o  gli  insegnanti  di  classe  possono non ammettere
l'alunno  al  secondo  ciclo  o  alla classe successiva di uno stesso
ciclo  soltanto  in casi eccezionali su conforme parere del consiglio
di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base
di una motivata relazione.