Art. 3. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresi' ammessi a sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneita' per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.