Art. 3.

  Sono  aboliti  nella  scuola  elementare gli esami di riparazione e
quelli di seconda sessione.
  Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al
secondo  comma  del  precedente  articolo  1; sono altresi' ammessi a
sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta.
  Le  prove  suppletive  degli  esami  di  licenza  elementare  e  di
idoneita'  per  i  candidati  assenti  per  gravi e comprovati motivi
devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
  Gli   alunni   che,   per   assenze  determinate  da  malattia,  da
trasferimento  della  famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva,  non  abbiano  potuto  essere  valutati  al  termine delle
lezioni,  sono  ammessi  a  sostenere,  prima  dell'inizio  dell'anno
scolastico  successivo,  prove  suppletive  che  si concludono con il
giudizio  complessivo  di  ammissione o di non ammissione alla classe
successiva.