Art. 4.

  L'insegnante  o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed
a  tenere  aggiornata  una scheda personale dell'alunno contenente le
notizie  sul  medesimo  e  sulla  sua  partecipazione alla vita della
scuola  nonche'  le  osservazioni  sistematiche  sul  suo processo di
apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.
  Dagli    elementi    registrati    sulla   scheda   viene   desunta
trimestralmente  dall'insegnante  o dagli insegnanti della classe una
valutazione   adeguatamente   informativa   sul  livello  globale  di
maturazione,   il   cui   contenuto   viene  illustrato  ai  genitori
dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti,
unitamente   alle  iniziative  eventualmente  programmate  in  favore
dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.
  Gli  elementi  della  valutazione trimestrale costituiscono la base
per la formulazione del giudizio finale di idoneita' per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
  La  frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con
apposito attestato.
  Nell'attestato    il   giudizio   finale   constera'   della   sola
dichiarazione  di  idoneita' per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva   o  al  successivo  grado  della  scuola  dell'istruzione
obbligatoria.
  Le  norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928,
n.  1297,  e  successive, modificazioni ed integrazioni e del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4  agosto  1965,  n.  1189,  sono
abrogate.