Art. 5.
Per  le  classi  di  scuola  elementare, che svolgono sperimentazioni
autorizzate  dal  collegio  dei  docenti ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 419,
ovvero  autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del
Presidente  della Repubblica qualora siano previste forme alternative
all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione della somma
equivalente  al  costo del libro di testo per l'acquisto da parte del
consiglio   di  circolo  di  altro  materiale  librario,  secondo  le
indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.