Art. 2.
                        Oggetto della tutela

  Fanno  parte  della  fauna  selvatica,  oggetto  della tutela della
presente  legge,  i  mammiferi  e  gli  uccelli  dei  quali  esistono
popolazioni  viventi,  stabilmente  o  temporaneamente,  in  stato di
naturale  liberta',  nel  territorio  nazionale. Sono particolarmente
protette  le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne,
gru,  fenicotteri,  cigni,  lupi,  orsi,  foche  monache, stambecchi,
camosci  d'Abruzzo  e  altri  ungulati di cui le regioni ai sensi del
successivo  articolo  12  vietino  l'abbattimento.  La  tutela non si
estende  alle  talpe,  ai  ratti,  ai  topi propriamente detti e alle
arvicole.