Art. 3.
                      Divieto dell'uccellagione

  In  conformita' di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 e'
vietata,   in   tutto   il   territorio   nazionale,  ogni  forma  di
uccellagione.
  E'  altresi'  vietata  la  cattura  di uccelli con mezzi e per fini
diversi  da  quelli  previsti  dai successivi articoli della presente
legge.