Art. 4. Comitato tecnico nazionale Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali piu' rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana. Il comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato. Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per: la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale; la protezione e la tutela della fauna selvatica; la tutela delle produzioni agricole; la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali; la valorizzazione degli ambienti naturali; la formulazione di pareri sulle materie prevista dalla presente legge. Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attivita' e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della Caccia. Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non piu' di una volta.