Art. 4.
                     Comitato tecnico nazionale

  Presso  il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito
un   comitato   tecnico   venatorio   nazionale   composto   da   due
rappresentanti  del  Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale
di  biologia  della  selvaggina,  da  un rappresentante del Consiglio
nazionale  delle  ricerche,  da  un rappresentante per ciascuna delle
associazioni  venatorie  nazionali riconosciute, da un rappresentante
per  ciascuna  delle associazioni professionali e sindacali nazionali
degli  imprenditori  e  dei lavoratori agricoli, da un rappresentante
per  ciascuno  degli  enti  e  delle  associazioni  naturalistiche  e
protezionistiche nazionali piu' rappresentativi, da un rappresentante
della  delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia
e   della   conservazione  della  selvaggina,  da  un  rappresentante
dell'Unione zoologica italiana.
  Il  comitato e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  sulla  base  delle  designazioni e delle revoche delle
varie  organizzazioni  o  associazioni, ed e' presieduto dal Ministro
per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.
  Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:
    la   valutazione   della  consistenza  della  fauna  stanziale  e
migratoria sul territorio nazionale;
    la protezione e la tutela della fauna selvatica;
    la tutela delle produzioni agricole;
    la  regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche
che  possano  compromettere  la  consistenza  della fauna selvatica e
alterare gli ambienti naturali;
    la valorizzazione degli ambienti naturali;
    la  formulazione  di pareri sulle materie prevista dalla presente
legge.
  Il  comitato  ha  anche  il compito di promuovere iniziative per il
coordinamento  delle  attivita'  e  di  calendari  venatori  su  aree
internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito
all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o
alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura
e della fauna selvatica e di esercizio della Caccia.
  Il  comitato  deve  essere  costituito entro sei mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque
anni.  I  componenti  possono essere riconfermati per non piu' di una
volta.