Art. 6.
        Laboratori per le prove e i controlli di omologazione

  Le  prove  e i controlli di omologazione devono essere eseguiti, di
norma,   presso   i   laboratori   dell'A.N.C.C.,   ovvero   con   la
partecipazione  di  un  tecnico della A.N.C.C. presso i laboratori di
istituti   universitari   o  presso  il  laboratorio  della  stazione
sperimentale per i combustibili.
  L'idoneita'   dei   laboratori   di  istituti  universitari  e  del
laboratorio   della   stazione  sperimentale  per  i  combustibili  a
procedere  alle prove ed ai controlli di omologazione, deve risultare
da  una  dichiarazione  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  da  rilasciarsi  previo  esame  degli  elementi  di
giudizio  forniti  da  detti  laboratori  e  degli  accertamenti  dal
Ministero ritenuti necessari. Della predetta dichiarazione viene data
comunicazione all'A.N.C.C.
  Con   decreto   del   Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  sentita una commissione composta da un rappresentante
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un
rappresentante   del   Ministero   dei   lavori   pubblici  e  da  un
rappresentante   dell'A.N.C.C.,  possono,  ove  se  ne  riscontri  la
necessita',  essere riconosciuti idonei all'effettuazione delle prove
e  dei  controlli  di omologazione, che saranno condotti e realizzati
esclusivamente  da  personale tecnico della A.N.C.C., i laboratori di
qualificate  aziende  produttrici di componenti ed apparecchiature o,
per  specifiche  esigenze,  altri  laboratori. A tal fine deve essere
inoltrata    al    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato una domanda corredata da una descrizione dettagliata
delle  apparecchiature  disponibili per l'effettuazione delle prove e
dei  controlli  stabiliti  dalle  norme di omologazione. Il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  si  riserva  la
facolta'  di  effettuare,  in  ogni  tempo,  gli  accertamenti  e  le
verifiche  per  riscontrare  l'idoneita'  delle  apparecchiature  dei
predetti laboratori.
  Un  rappresentante  del richiedente puo' presenziare, ove ne faccia
domanda, alle prove ed ai controlli di omologazione in qualunque sede
siano svolte.