La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.