Art. 10.

  Ferme  restando  le  attribuzioni  che  il  competente organo della
regione   Valle   d'Aosta,  in  forza  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  7  settembre  1945, n. 545, esercita in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita' e di occupazione
temporanea  e  d'urgenza,  comprese  la determinazione amministrativa
delle  indennita'  e  la  retrocessione,  ed in genere in ordine alla
procedura di espropriazione per pubblica utilita' per opere statali o
comunque a carico dello Stato, sono trasferite alla regione anzidetta
-   in   attuazione   dell'articolo   4,  primo  comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3,
lettera  c),  della  legge  costituzionale  medesima  -  le  funzioni
amministrative, concernenti le dichiarazioni di pubblica utilita', di
urgenza e di indifferibilita' dei lavori ed in genere la procedura di
espropriazione per pubblica utilita' per le opere di competenza della
regione  stessa, per quelle ad essa delegate con la presente legge ed
in genere per tutte le opere non a carico dello Stato.
  Fino  a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale,
le  funzioni trasferite ai sensi del comma precedente sono esercitate
dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.