Art. 11.

  Sono   trasferite   alla   regione   Valle   d'Aosta   le  funzioni
amministrative  esercitate  dallo  Stato,  attraverso l'ufficio della
motorizzazione  di  Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni
tipo,  funicolari,  tramvie,  filovie e linee automobilistiche sia di
persone  che  di  merci,  anche  se sostitutive di linee tramviarie e
ferroviarie  in  concessione  e di linee dello Stato, definitivamente
soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito  nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse
regionale.  Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che
servono esclusivamente l'ambito territoriale della regione.
  Il  Ministero  dei  trasporti,  su  richiesta  della  regione Valle
d'Aosta,  riconosce  ugualmente  di  interesse regionale una linea di
trasporto  pubblico  che  si  svolga prevalentemente nel territorio e
nell'interesse  della  regione,  con  brevi  tratti nel territorio di
altra regione.
  Viene   delegato  alla  regione  Valle  d'Aosta  l'esercizio  delle
seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:
    1)  nel  settore  del  personale  delle  aziende  concessionarie:
vigilare  sulla  esatta  applicazione  delle  norme  di  leggi  e  di
regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende
concessionarie  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  di  competenza
regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di
qualifica  e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o
paghe  per  il  risarcimento  dei danni arrecati all'azienda, nonche'
nominare il presidente del consiglio di disciplina;
    2)  in  materia  di  noleggio  di autoveicoli con conducente e di
servizi  da  piazza:  approvare i regolamenti in genere e le delibere
dei comuni.
  Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le
attribuzioni  inerenti  alla  motorizzazione  ed alla circolazione su
strada,  l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai
trasporti   merci  di  linea  di  cui  al  primo  comma,  nonche'  le
attribuzioni  in  materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e
il trasporto degli effetti postali.