Art. 11.
Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato, attraverso l'ufficio della
motorizzazione di Aosta, in materia di trasporti su funivie di ogni
tipo, funicolari, tramvie, filovie e linee automobilistiche sia di
persone che di merci, anche se sostitutive di linee tramviarie e
ferroviarie in concessione e di linee dello Stato, definitivamente
soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575,
convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, che siano di interesse
regionale. Sono di interesse regionale quei servizi di trasporto che
servono esclusivamente l'ambito territoriale della regione.
Il Ministero dei trasporti, su richiesta della regione Valle
d'Aosta, riconosce ugualmente di interesse regionale una linea di
trasporto pubblico che si svolga prevalentemente nel territorio e
nell'interesse della regione, con brevi tratti nel territorio di
altra regione.
Viene delegato alla regione Valle d'Aosta l'esercizio delle
seguenti funzioni amministrative, inerenti al territorio regionale:
1) nel settore del personale delle aziende concessionarie:
vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di
regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende
concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza
regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di
qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o
paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonche'
nominare il presidente del consiglio di disciplina;
2) in materia di noleggio di autoveicoli con conducente e di
servizi da piazza: approvare i regolamenti in genere e le delibere
dei comuni.
Sono comunque riservate alla competenza degli organi dello Stato le
attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su
strada, l'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai
trasporti merci di linea di cui al primo comma, nonche' le
attribuzioni in materia di sicurezza degli impianti e dei veicoli e
il trasporto degli effetti postali.