Art. 12. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera i), ed all'articolo 3, lettera 1), della legge costituzionale medesima, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i): "disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali".