Art. 12.

  In   attuazione   dell'articolo   4,   primo   comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2,
lettera i), ed all'articolo 3, lettera 1), della legge costituzionale
medesima,  all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 2, viene aggiunta la seguente lettera i):
  "disciplina  igienica  e  controlli sanitari sulle acque minerali e
termali".