Art. 13. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera o), della legge costituzionale medesima, all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto: "; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali". Fino a quando la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente con legge, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Torino continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite.