Art. 13.

  In   attuazione   dell'articolo   4,   primo   comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2,
lettera  o),  della  legge  costituzionale medesima, all'ultimo comma
dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15
gennaio 1972, n. 11, viene aggiunto:
  ";   ogni   altra  funzione  amministrativa  esercitata  da  organi
amministrativi  centrali  o  periferici  in  materia  di  usi civici,
consorterie e promiscuita' per condomini agrari e forestali".
  Fino  a  quando  la regione Valle d'Aosta non disponga diversamente
con  legge,  il commissariato per la liquidazione degli usi civici di
Torino  continua  ad  esercitare  le  funzioni amministrative ad esso
attribuite.