Art. 16.

  In   attuazione   dell'articolo   4,   primo   comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2,
lettera  q),  ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono
trasferite  alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che
il  Ministero  per  i  beni  culturali  ed ambientali ed altri organi
centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della
Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.