Art. 16. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio.