Art. 17.

  Il  termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' fissato alla
  scadenza  di  quattro  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
  legge.
Sono trasferiti alla regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale
per  l'addestramento  dei  lavoratori  del commercio (ENALC), anche i
beni   mobili   ed  immobili,  costituenti  la  struttura  periferica
dell'Ente nella regione, destinati a dette attivita'.
  Il  personale  in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in
Valle    d'Aosta   sara'   trasferito   alla   regione,   conservando
integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data
di   entrata   in  vigore  della  presente  legge  presso  l'Ente  di
provenienza.
  I  provvedimenti  relativi  al  trasferimento  del patrimonio e del
personale  dell'ENALC  saranno  adottati con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la regione, entro il termine di cui al primo comma.
  Nei  casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione
di  aziende,  nonche'  di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti
industriali,   si   applicano   nel   territorio   della  regione  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7,  lettera  f), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.