Art. 17. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e' fissato alla scadenza di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono trasferiti alla regione, oltre ai compiti dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), anche i beni mobili ed immobili, costituenti la struttura periferica dell'Ente nella regione, destinati a dette attivita'. Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC in Valle d'Aosta sara' trasferito alla regione, conservando integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente di provenienza. I provvedimenti relativi al trasferimento del patrimonio e del personale dell'ENALC saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la regione, entro il termine di cui al primo comma. Nei casi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, si applicano nel territorio della regione le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.