Art. 2.

  Ferme  restando  le  funzioni  amministrative  finora delegate alla
regione  Valle  d'Aosta,  sono delegate alla regione medesima, con le
integrazioni  e  le  deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse
funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente
della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente
della  Repubblica  5  giugno  1972,  n.  315, salvo che tali funzioni
spettino alla regione a titolo proprio.