Art. 2. Ferme restando le funzioni amministrative finora delegate alla regione Valle d'Aosta, sono delegate alla regione medesima, con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, le stesse funzioni amministrative statali delegate con i decreti del Presidente della Repubblica indicati all'articolo 1 e col decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315, salvo che tali funzioni spettino alla regione a titolo proprio.