Art. 20.
Resteranno, comunque, ferme le competenze degli organi centrali e
periferici dello Stato in ordine a:
a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e
la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare, nonche' i servizi relativi all'addestramento
ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione civile sia in
caso di eventi bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo',
tuttavia, intervenire, con i propri mezzi, per porre in essere
strumenti per l'incolumita' delle persone e la preservazione dei
beni;
b) preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.