Art. 20.

  Resteranno,  comunque,  ferme le competenze degli organi centrali e
periferici dello Stato in ordine a:
    a) servizi tecnici per la tutela dell'incolumita' delle persone e
la   preservazione  dei  beni  dai  pericoli  derivanti  dall'impiego
dell'energia  nucleare,  nonche' i servizi relativi all'addestramento
ed  all'impiego  delle  unita' preposte alla protezione civile sia in
caso  di  eventi  bellici, sia in caso di calamita'. La regione puo',
tuttavia,  intervenire,  con  i  propri  mezzi,  per  porre in essere
strumenti  per  l'incolumita'  delle  persone  e la preservazione dei
beni;
    b) preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.