Art. 21. Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e' delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo. Il comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e', in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamita' naturali o catastrofe. L'ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, e' in Valle d'Aosta ufficio della regione.