Art. 21.

  Il  presidente  della  giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta  e'
delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le
funzioni  che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario
del Governo.
  Il  comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo
7  della  legge 8 dicembre 1970, n. 996, e', in Valle d'Aosta, organo
della  regione.  Ai  lavori  del comitato regionale per la protezione
civile  della  Valle  d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto
deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in
ogni  caso,  i  sindaci  dei  comuni  colpiti da calamita' naturali o
catastrofe.
  L'ufficio  regionale  della  protezione civile previsto dall'ultimo
comma  dell'articolo  7 della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996,
e' in Valle d'Aosta ufficio della regione.