Art. 22.

  Allorche'   sara'   avvenuto   il   trasferimento   delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  servizi antincendi nei modi previsti
dall'articolo  19 della presente legge, il contributo di cui al primo
comma   dell'articolo   4   della  legge  13  maggio  1961,  n.  469,
relativamente   alle   assicurazioni  contro  i  danni  per  incendio
concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovra' essere versato
alla  regione  Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che
detta regione istituisce.