Art. 23. Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla regione. La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto. Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La regione ha comunque facolta' di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del Bollettino ufficiale della regione nel quale la legge relativa e' pubblicata.