Art. 23.

  Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi
centrali  e  periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti
di  credito  di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono
esercitate dalla regione.
  La  legge  regionale  istitutiva  degli  enti di cui al primo comma
costituisce  autorizzazione  ai medesimi ad iniziare le operazioni di
istituto.
  Gli  adempimenti  degli organi statali in materia di istituzione di
enti  di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita
domanda  sono  eseguiti  d'ufficio  dagli  organi  medesimi quando si
tratta  di  enti  di  credito di carattere locale istituiti con legge
della   regione   Valle   d'Aosta,   entro   quindici   giorni  dalla
pubblicazione  della  legge  regionale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.   La   regione   ha   comunque   facolta'  di  richiedere
l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore
della  legge  regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito,
ma ancor prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  e  gli  organi  statali  competenti  devono, in tal caso,
provvedere  in  merito  entro  quindici  giorni dal ricevimento della
richiesta,  che  deve  essere  corredata  di esemplare del numero del
Bollettino  ufficiale  della  regione  nel quale la legge relativa e'
pubblicata.