Art. 28.

  Gli  adattamenti  dei  programmi  di  insegnamento  alle necessita'
locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa
intesa  con  il  Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle
proposte  del  consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni
miste  di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal presidente della
giunta regionale.
  Con  la  stessa  procedura  si  provvede  alla determinazione delle
materie   da  insegnare  in  lingua  francese,  con  gli  adempimenti
necessari  per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da
altre parti del territorio.
  I  presidenti  e  i  membri  delle  commissioni  per  gli  esami di
maturita'  sono  di  norma  nominati tra il personale avente adeguata
conoscenza  della  lingua  francese.  In  ogni caso almeno tre membri
della commissione devono avere tale conoscenza.
  I  titoli  di  studio  conseguiti  nelle scuole della regione della
Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.