Art. 3.

  Ferme  restando  le  funzioni  attualmente  esercitate dai comuni e
dalle  comunita'  montane, sono attribuite ai comuni e alle comunita'
montane  compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le
funzioni   amministrative   che   il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, ha attribuito ai comuni e alle
comunita'  montane  compresi  nel  territorio delle regioni a statuto
ordinario,  secondo  le  modalita'  e  i tempi stabiliti nel suddetto
decreto.
  Le  funzioni  attribuite  alle  province dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione
Valle d'Aosta, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti nel suddetto
decreto.