Art. 3. Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunita' montane, sono attribuite ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel suddetto decreto. Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.