Art. 30. La regione provvede all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e istituti d'istruzione di cui all'articolo 2, lettera r), e all'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. La regione provvede, altresi', al legale riconoscimento, pareggiamento e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.