Art. 30.

  La  regione  provvede  all'istituzione in Valle d'Aosta di scuole e
istituti   d'istruzione   di   cui  all'articolo  2,  lettera  r),  e
all'articolo  3,  lettera  g), della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
  La   regione   provvede,   altresi',   al   legale  riconoscimento,
pareggiamento  e parifica di scuole e istituzioni scolastiche gestite
in Valle d'Aosta da altri enti o da privati.