Art. 31. Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica di diritto pubblico, assume la figura - prevista dall'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di ente dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di convitto regionale "Federico Chabod". Ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico nella Valle d'Aosta, si applicano al convitto regionale "Federico Chabod" le norme statali sui convitti nazionali, con i dovuti adattamenti allo speciale ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni caso si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la regione ed i competenti organi regionali. Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale "Federico Chabod" si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.