Art. 31.

  Il convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, persona giuridica
di  diritto  pubblico,  assume  la figura - prevista dall'articolo 2,
lettera  a),  della  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - di
ente  dipendente dalla regione Valle d'Aosta, con la denominazione di
convitto regionale "Federico Chabod".
  Ove  non  contrastino  con  le  norme della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, concernenti la lingua e l'ordinamento scolastico
nella  Valle  d'Aosta,  si  applicano al convitto regionale "Federico
Chabod"  le  norme  statali  sui  convitti  nazionali,  con  i dovuti
adattamenti  allo  speciale  ordinamento della Valle d'Aosta; in ogni
caso  si intenderanno sostituiti lo Stato e gli organi statali con la
regione ed i competenti organi regionali.
  Al   personale   direttivo  ed  educativo  del  convitto  regionale
"Federico  Chabod"  si  applicano  le  norme  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.