Art. 32.

  La  regione  provvede  in ordine al personale ispettivo, direttivo,
insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.
  Al  predetto  personale  si  applicano  le disposizioni di cui agli
articoli  2,  3,  4,  5,  6  e  8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.