Art. 32. La regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.