Art. 33.

  Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3,
lettera  g),  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo'
essere  istituito,  sentito  il  consiglio  scolastico  regionale, un
istituto  regionale  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi  per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n.
8,  della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  L'istituto  di  cui  al primo comma svolgera' le funzioni di cui al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419,  con  particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione
degli  articoli  39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4.
 Il consiglio direttivo dell'istituto sara' nominato dalla regione.
  I  cinque  rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui
al  primo  alinea  dell'articolo  11,  primo  comma,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti,
al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli
  appartenenti   alle  corrispondenti  categorie  in  servizio  nella
  regione.
I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
saranno scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
  I  quattro  membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419,   saranno   scelti  d'intesa  fra  il  Ministro  della  pubblica
istruzione  e  la  regione,  su  otto nominativi proposti dalla prima
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  Il  presidente  sara'  eletto  dal consiglio direttivo tra i membri
scelti dal consiglio regionale.
  La  regione nominera' il segretario dell'istituto, scegliendolo tra
le  categorie  di  cui  all'articolo 16, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  La   regione   provvedera'   all'espletamento   dei   concorsi  per
l'assegnazione  di  personale  comandato  presso  l'istituto, a norma
dell'articolo   16,   commi  secondo  e  seguenti,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'assegnazione di
tale  personale  sara'  comunque  subordinata  all'accertamento della
piena conoscenza della lingua francese.
  Qualora  il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole
del  territorio  regionale,  la  regione  inoltrera'  la richiesta di
assegnazione al Ministro della pubblica istruzione il quale adottera'
il provvedimento di comando.
  I  contributi  di  cui  all'articolo 17, primo comma, lettera a), e
secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419, nonche' gli oneri per il personale comandato, saranno a
carico,  per  quanto  attiene all'istituto di cui al primo comma, del
bilancio della regione.
  Le  competenze  amministrative  in  materia  di  sperimentazione ed
innovazione  di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di
aggiornamento  culturale  e  professionale  del personale direttivo e
docente  della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo
Stato  o  dalla  regione,  a  seconda  che  si  tratti  di iniziative
d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.