Art. 34.

  Sono   trasferite   alla   regione   Valle   d'Aosta   le  funzioni
amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge
23 dicembre 1975, n. 698.
  L'autorizzazione  agli  enti  assistenziali  pubblici  e privati ad
accettare  lasciti  e  donazioni  ed  a  acquistare  beni immobili e'
delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale.