Art. 34. Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698. L'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili e' delegata in Valle d'Aosta al presidente della giunta regionale.