Art. 35.

  Fermo  restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
386, tutte le funzioni amministrative gia' di competenza degli organi
centrali  o  periferici  dello  Stato  in materia di igiene, sanita',
assistenza  ospedaliera  ed  assistenza  profilattica, concernenti il
territorio  della  Valle  d'Aosta,  sono  esercitate  - in attuazione
dell'articolo  4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n.  4,  in  relazione  all'articolo 3, lettera l), della legge
costituzionale medesima - dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le
funzioni   anzidette,  ancora  esercitate  da  organi  statali,  sono
trasferite  alla  regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui
all'articolo seguente.