Art. 35. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tutte le funzioni amministrative gia' di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di igiene, sanita', assistenza ospedaliera ed assistenza profilattica, concernenti il territorio della Valle d'Aosta, sono esercitate - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera l), della legge costituzionale medesima - dalla regione Valle d'Aosta. A tal fine, le funzioni anzidette, ancora esercitate da organi statali, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, con le sole eccezioni di cui all'articolo seguente.