Art. 36.
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanita' aerea e di frontiera, ivi comprese le misure
quarantenarie;
3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza
nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine,
evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o
agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, sentita la regione;
6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti
chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati
galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e
prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti
assimilati;
7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio
all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto,
detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicoattive e loro derivati;
8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli
alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della
produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi
additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi,
integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
9) al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque
minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro
utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicita' sanitaria;
10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneita' per
l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni
sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
agli ordini ed ai collegi professionali;
12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie
ausiliare e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla
determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.
Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico,
sull'ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo
terapeutico e sull'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti
da persone viventi.