Art. 36.

  Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
    1)  ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
    2)  alla  sanita'  aerea  e  di frontiera, ivi comprese le misure
quarantenarie;
    3)  alla  ricerca  e  sperimentazione  scientifica  di  rilevanza
nazionale   svolte   da  appositi  istituti  in  ordine  all'origine,
evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
    4)  agli  aspetti  sanitari della prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
    5)  alle  cliniche  ed istituti universitari di ricovero e cura o
agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico
con  decreto  del  Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, sentita la regione;
    6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti
chimici  usati  in  medicina,  dei  preparati farmaceutici, preparati
galenici,  specialita'  medicinali,  vaccini, virus, sieri, tossine e
prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti
assimilati;
    7)    alla    coltivazione,    produzione,   impiego,   commercio
all'ingrosso,   importazione,   esportazione  e  transito,  acquisto,
detenzione  o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicoattive e loro derivati;
    8)  alla  produzione  e  commercio dei prodotti dietetici e degli
alimenti  per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della
produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi
additivi,  coloranti,  surrogati  o succedanei; dei fitofarmaci e dei
presidi   delle   derrate   alimentari  immagazzinate;  dei  mangimi,
integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
    9)  al  riconoscimento  delle proprieta' terapeutiche delle acque
minerali   ed   al   rilascio   delle   autorizzazioni  per  la  loro
utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicita' sanitaria;
   10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
    11)  alle  professioni  sanitarie  ed agli esami di idoneita' per
l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni
sanitarie  ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
agli ordini ed ai collegi professionali;
    12)  alla  determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole
per   l'abilitazione   all'esercizio   delle   professioni  sanitarie
ausiliare  e  delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla
determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.
  Restano  ferme  le  leggi  dello  Stato  sul riscontro diagnostico,
sull'ammissibilita'  del  prelievo  di  parti  di  cadavere  a  scopo
terapeutico  e  sull'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti
da persone viventi.