Art. 38.

  Sono   trasferite  alla  regione  Valle  d'Aosta  -  in  attuazione
dell'articolo  4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n.  4,  in  relazione  all'articolo 3, lettera m), della legge
costituzionale  medesima  -  le  funzioni amministrative degli organi
centrali  dello  Stato  in  materia  di  antichita' e belle arti, per
quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta.
  Tutti  gli  atti  previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno   1939,  n.  1497,  e  da  ogni  altra  disposizione  comunque
concernente    le    materie    sopra    indicate    sono    adottati
dall'amministrazione  regionale, che ne da' bimestrale comunicazione,
per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali.
  Restano,  tuttavia,  subordinate  al nulla osta del Ministero per i
beni  culturali  e  ambientali  le licenze" di esportazione prevedute
dall'articolo 36 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali ha facolta' di
sostituirsi   all'amministrazione   nell'esercizio   del  diritto  di
prelazione  o della facolta' di acquisto, entro sessanta giorni dalla
comunicazione  o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.