Art. 38. Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta - in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 3, lettera m), della legge costituzionale medesima - le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato in materia di antichita' e belle arti, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta. Tutti gli atti previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne da' bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali e ambientali. Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali le licenze" di esportazione prevedute dall'articolo 36 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il Ministero per i beni culturali e ambientali ha facolta' di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facolta' di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.