Art. 4.

  Sono   trasferite   alla   regione  Valle  d'Aosta,  in  attuazione
dell'articolo  4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n.  4,  in  relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo
comma,    della    legge   costituzionale   medesima,   le   funzioni
amministrative  degli  organi  centrali  e  periferici dello Stato in
ordine alla toponomastica.