Art. 4. Sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione agli articoli 2, lettera v), e 38, primo comma, della legge costituzionale medesima, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla toponomastica.