Art. 5.

  Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
    a) ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee;
    b)  agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del
mercato agricolo;
    c)  alla  ricerca  e  sperimentazione  scientifica  di  interesse
nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;
    d)  all'importazione,  esportazione  ed  al  transito di piante o
parti  di  piante  e  semi di provenienza estera; all'importazione ed
esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di
materiale  seminale;  al  rilascio dei certificati fitopatologici per
l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;
    e)   al   commercio   internazionale   dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici;
    f)  alla  concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli,
salvi  i  poteri  della regione in materia di incremento dei prodotti
tipici  della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
    g)   alla  repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
    h)  all'ordinamento  istituzionale  del  credito  agrario ed alla
determinazione dei tassi massimi;
    i) all'alimentazione;
    l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e
le avversita' atmosferiche;
    m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei
libri genealogici;
    n) al rilascio delle licenze di porto di armi.
  L'esercizio  delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e
m) e' delegato alla regione per il proprio territorio.
  Sono  altresi'  delegate  alla  regione  le  funzioni relative agli
adempimenti  previsti  dal  fondo  di  solidarieta'  nazionale per le
calamita'  naturali  e  le  avversita'  atmosferiche  in  ordine alle
proposte   di   delimitazione   territoriale   ed  alla  concessione,
liquidazione   e   pagamento   delle   agevolazioni   contributive  e
creditizie,  nonche'  ai  pareri  in  merito  al  riconoscimento  dei
consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.