Art. 5. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee; b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca; d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli; e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; f) alla concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi; i) all'alimentazione; l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche; m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici; n) al rilascio delle licenze di porto di armi. L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) e' delegato alla regione per il proprio territorio. Sono altresi' delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.