Art. 5.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee;
b) agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del
mercato agricolo;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse
nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o
parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed
esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di
materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per
l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;
e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e
zootecnici;
f) alla concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli,
salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti
tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
h) all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla
determinazione dei tassi massimi;
i) all'alimentazione;
l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e
le avversita' atmosferiche;
m) alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei
libri genealogici;
n) al rilascio delle licenze di porto di armi.
L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e
m) e' delegato alla regione per il proprio territorio.
Sono altresi' delegate alla regione le funzioni relative agli
adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le
calamita' naturali e le avversita' atmosferiche in ordine alle
proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione,
liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e
creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei
consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.