Art. 6.
In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2,
lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c),
e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la
legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si
aggiunge:
"Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei
piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative
competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di
viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a
mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la
regione Valle d'Aosta.
Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di
coordinamento sono approvati con legge regionale.
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade
costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.
561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;
b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali,
d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di
declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto
regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si
provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del
suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di
declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto,
comportano il trasferimento delle strade;
c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee
metropolitane;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere
esclusivamente turistico;
e) alle opere idrauliche di prima classe;
f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato,
all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i
dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata
alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di
prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie
di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari
nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di
entita' particolarmente gravi;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.
Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da
esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e
modifiche del piano generale degli acquedotti".