Art. 6. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2, lettere f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c), e fermi restando l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si aggiunge: "Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta. Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1; b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade; c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; e) alle opere idrauliche di prima classe; f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici. Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti".