Art. 6.

  In   attuazione   dell'articolo   4,   primo   comma,  della  legge
costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, in relazione all'articolo 2,
lettere  f), g), m), q), ultima parte, ed all'articolo 3, lettera c),
e  fermi  restando  l'articolo  4  del  decreto  legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la
legge  17  aprile  1956,  n.  561, e l'articolo 12, n. 8, del decreto
legislativo  luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si
aggiunge:
  "Ai  fini  dell'attuazione  del  piano  urbanistico regionale e dei
piani  territoriali  di  coordinamento,  nel  rispetto delle relative
competenze,  gli  interventi  di  spettanza dello Stato in materia di
viabilita',  linee  ferroviarie  ed  aerodromi, anche se realizzati a
mezzo  di  aziende  autonome,  sono  effettuati  previa intesa con la
regione Valle d'Aosta.
  Il   piano   urbanistico  regionale  ed  i  piani  territoriali  di
coordinamento sono approvati con legge regionale.
  Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
    a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade
costituenti  la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo
4  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 23
dicembre  1946,  n.  532,  ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.
561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;
    b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali,
d'intesa   con   la   regione;   l'efficacia   del  provvedimento  di
declassificazione  decorre  dalla  data dalla quale ha effetto l'atto
regionale  -  che  dovra'  essere emanato entro sei mesi - con cui si
provvede  alla  nuova classificazione o alla diversa destinazione del
suolo  stradale;  i  provvedimenti  di  classificazione  e  quelli di
declassificazione,  congiunti  all'atto  regionale  teste'  previsto,
comportano il trasferimento delle strade;
    c)   alle  costruzioni  ferroviarie,  ad  eccezione  delle  linee
metropolitane;
    d)  agli  aerodromi,  ad  eccezione  di  quelli  aventi carattere
esclusivamente turistico;
    e) alle opere idrauliche di prima classe;
    f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
    g)   all'edilizia   demaniale   e   patrimoniale   dello   Stato,
all'edilizia   universitaria,  alla  costruzione  di  alloggi  per  i
dipendenti  statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata
alla  prestazione  in  loco di un determinato servizio, alle opere di
prevenzione  e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie
di  cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari
nelle  opere  di  soccorso  relative  a  calamita' di estensione e di
entita' particolarmente gravi;
    h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.
  Resta,  altresi',  ferma  la  competenza  degli  organi statali, da
esercitare,  sentita  la  regione,  in  ordine  agli  aggiornamenti e
modifiche del piano generale degli acquedotti".