Art. 7.

  E' trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile
di  Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni
rimaste di competenza statale.
  Sono altresi' trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni
degli  organi  centrali  e  periferici  dello Stato in ordine ad ogni
altro  organismo  avente  sede  presso gli uffici del genio civile di
Aosta  e  la  cui attivita' sia inerente alle funzioni amministrative
della regione.
  Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con legge,
l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene
posto  a  disposizione della regione in posizione di comando ai sensi
dell'articolo  57  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  Le  funzioni  gia'  esercitate  dal provveditorato regionale per le
opere  pubbliche  per  il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta,
inerenti  alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite
alla regione.