Art. 7. E' trasferito alla regione Valle d'Aosta l'ufficio del genio civile di Aosta, salvi i servizi e le sezioni cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Sono altresi' trasferite alla regione Valle d'Aosta le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile di Aosta e la cui attivita' sia inerente alle funzioni amministrative della regione. Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con legge, l'ingegnere capo preposto all'ufficio del genio civile di Aosta viene posto a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le funzioni gia' esercitate dal provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Piemonte nei confronti della Valle d'Aosta, inerenti alle funzioni amministrative della regione, sono trasferite alla regione.