Art. 8.

  Sono delegate alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4,
secondo  comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le
attribuzioni esercitate dagli uffici statali in ordine alla vigilanza
sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
e a struttura metallica.